11 Febbraio 2010
I FABBRICATI RURALI NON SONO SOGGETTI AD ICI

Il giudice Francesco Mario Agnoli ha chiarito per Unci-Coldiretti il problema dell'applicazione dell'Ici ai fabbricati rurali nato con il D.l n.557 del 1993 che ha creato numerosi dubbi e controversie tra agricoltori ed enti locali.
Dopo un preciso excursus tra sentenze e interventi delle Sezioni Unite della Cassazione, il giudice Agnoli ha tracciato un aggiornato quadro della situazione in materia di Ici, evidenziando i casi in cui non è applicabile l'imposta: i fabbricati rurali sia strumentali all'esercizio dell'agricoltura sia abitativi iscritti in catasto con attribuzione delle categorie D/10 e A/6 (è possibile sostenere che la regola valga anche per i fabbricati di categoria A/4 a seguito dell'accantonamento per circolare ministeriale dell'A/6) non sono soggetti ad Ici.
In caso di attribuzione all'immobile di una categoria diversa, per ottenere l'esenzione è onere del contribuente impugnare il classamento (ovviamente anche il Comune può impugnare il classamento in D/10o A/6 o A/4).
Per i  fabbricati rurali di entrambe le categorie non iscritti in catasto l'esenzione è subordinata all'accertamento della ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/93 e successive modifiche, che può essere effettuato dal giudice tributario investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere della prova; per quanto riguarda i fabbricati ad uso abitativo, e soltanto questi,  fra i requisiti richiesti vi è sempre  quello dell'asservimento del fabbricato ad un fondo o come evidenziato dalla sentenza con la quale si è aperto il presente excursus (Cass. 1/4/2005 n. 6884) o, soggettivamente, della identità di titolarità fabbricato e fondo.
Per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'agricoltura (fra questi vanno inclusi quelli destinati all'attività agrituristica) non è richiesto per il riconoscimento della ruralità (e la conseguente esenzione dall'Ici) il requisito dell'asservimento o della identità fra titolare del fondo e titolare del fabbricato; sicché sono riconoscibili come “rurali” anche gli immobili delle cooperative utilizzati per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei fondi dei soci.

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