Quand’è che la vendita diretta da parte di una cooperativa di prodotti agricoli propri e dei propri associati, che abbiano anche avuto un processo di trasformazione, rientra nell’attività agricola?
E’ questa la domanda da cui ha preso le mosse il presidente Mario Agnoli per spiegare che Il D.L 228/2001 all'art.1 c.2 parifica ad imprenditori agricoli le cooperative di agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, fornendo in prevalenza ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
A tal proposito per approfondire cosa è considerabile come agricolo anche dal punto di vista della cooperativa e come questa debba costituirsi per poter affrontare in forma associativa le fasi successive alla produzione, il presidente Agnoli si è posto delle domande relative a una casistica reale basata una società di 810 di produttori cerealicoli di frumento duro. Nel caso che la cooperativa tramite conto lavorazione ottenga pasta confezionata da immettere sul mercato con proprio marchio: la pasta dovrà essere considerata prodotto agricolo? quale tipo di società è meglio costituire? se fosse una cooperativa, sarebbe agricola? i soci possono svolgere il ruolo di "venditori della pasta prodotta"? se si, con quale rapporto tra cooperativa e socio "venditore-lavoratore"? e tale rapporto, qualora sussistesse andrebbe a modificare la figura dell'imprenditore?
In base alle disposizioni dell'art. 1 del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228 (“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”) e alla nuova formulazione della definizione di imprenditore agricolo (e, quindi, di attività agricola), tanto il singolo imprenditore quanto una società di imprenditori agricoli, iscirtti nel registro delle imprese, possono fare vendita diretta dei prodotti agricoli e/o trasformati delle aziende agricole proprie e degli associati. E' fuor di dubbio, dal punto di vista sia civilistico sia tributario, che l'attività di trasformazione dei prodotti debba essere definita agraria per connessione, anche se la società non procede direttamente all'intero processo di lavorazione. La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n.44E in data 15/11/2004 ha riconosciuto l'ammissibilità della lavorazione esterna, sia in toto sia per una fase. Quanto alle questioni connesse non vi è dubbio che ad una cooperativa di produttori agricoli che svolge un'attività di trasformazione qualificabile come agraria se svolta dal singolo produttore competa la qualifica di società agricola, pur se i conferimenti sociali riguardano non i terreni, ma i prodotti. Quanto alla materiale esecuzione della vendita, possono provvedervi anzitutto gli stessi soci della cooperativa, sia in forza del solo rapporto sociale sia anche come soci-dipendenti qualora, in conformità alla riforma del diritto societario, accanto al rapporto sociale si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato (in entrambi i casi nessun riflesso sulla qualifica, separata e ben distinta, di imprenditore agricolo). In alternativa va ricordato che ai semplici dipendenti (non soci) di una cooperativa agricola addetti alla trasformazione e alienazione dei prodotti conferiti dai soci compete l'inquadramento nel settore agricolo e non in quello commerciale (Cass. 20/2/1995 n. 1843; Cass. 3/11/1986 n.6424).
15 Aprile 2010
VENDITA DIRETTA: COOP COME PRODUTTORI AGRICOLI